Area Normative
LEGGE DI STABILITÀ 2015 E VEICOLI STORICI
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LEGGE DI STABILITÀ 2015 E VEICOLI STORICI |
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CIRCOLARE-11_2014-2a-parte.pdf |
Diamo pubblicazione della circolare inviata dal Presidente ASI, Avv. Roberto Loi, in merito ai recenti sviluppi legislativi.
DETERMINAZIONE ASI 2014
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DETERMINAZIONE ASI 2014.pdf |
Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e
collezionistico
collezionistico
-
- Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche
atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli
autoveicoli di interesse storico e collezionistico. - Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli
autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in
musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie
caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano
adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti
prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono
iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del D.T.T. - I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
- la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite
manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e
degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i
veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui
circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed
al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore,
l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti.
Nella autorizzazione
sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità
massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di
veicolo; - il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al D.T.T.,
per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2.
- la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite
- Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico
e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. - I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle
strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli,
determinati dal regolamento. - Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal
comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti
per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €68,25 a €275,10 se si tratta di
autoveicoli, o da €33,60 a € 137,55 se si tratta di motoveicoli.
- Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche
- Sono classificati d’interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli
autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat,
Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la
rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche. - La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella
di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche
tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di
idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell’autoveicolo ai sensi dei commi
5 e 6. - I veicoli d’interesse storico o collezionistico devono conservare le
caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche
imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5. - Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti
e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni
determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non
realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall’esigenza di
ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all’atto della sua
prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere
riportate sulla carta di circolazione, unitamente all’anno di fabbricazione del
veicolo. - La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è
subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto
F, lettera b) dell’appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui
dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico,
segnalazione visiva e d’illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi
equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di
visibilità del conducente. - Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico
sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti
da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal
presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati
riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla
data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza
equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in
generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori
sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi. - La cancellazione del motoveicolo o dell’autoveicolo da uno dei registri di
iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello
stesso ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni dettate dall’articolo
103 del codice. - Le tariffe per l’iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma
1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite
periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il
Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.